LA LEGGE 4/2013 : disposizioni in materia di professioni

non organizzate in ordini o collegi

LA LEGGE 4/2013 : disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

 

L’associazione A.I.PR.A.V. ha come base normativa di riferimento la Legge 4/2013.

La legge sulle professioni non organizzate in ordini e collegi  entra in vigore il 10 febbraio 2013 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Questa legge disciplina le “professioni non organizzate in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

 Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista e si consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Ai sensi della legge sopra citata, i professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Ed ecco che quindi nasce A.I.PR.A.V., per radunare i professionisti dell’acqua viva e rappresentare il loro lavoro, garantire occasioni di formazione continua, tutelare il consumatore, nel rispetto dello statuto, del regolamento e del codice di condotta previsto dall’associazione. 

 

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